504/1992 (Decreto istitutivo dell’ICI). Tale decreto definisce “FABBRICATO” quell’unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto. A nulla in questo caso rileva il fatto che l’immobile di fatto non sia ancora utilizzato o utilizzabile.
ai sensi dell’ art.28 R.D. n. 652/1939, l’iscrizione al catasto deve avvenire entro 30
giorni “dal momento in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all’uso
cui sono destinati“.
Erroneamente si considerano soggette al tributo le costruzioni non ancora ultimate.
L’immobile, sebbene iscritto in catasto alla categoria suddetta, che riferisce, come detto ad un fabbricato in corso di costruzione, non è soggetto al pagamento dell’ICI ad esclusione della fattispecie in cui, sebbene così iscritto, sia comunque utilizzabile o utilizzato ed in tal caso la base imponibile su cui calcolare l’imposta è data dalla rendita presunta.
Per tutti gli altri casi, in cui i fabbricati sebbene accastati in corso di costruzione non sono abitabili, l’ICI è dovuta solo sull’area di costruzione secondo il suo valore venale o di mercato, senza calcolare il valore dell’immobile al costo di costruzione, fino a quando, ad ultimazione lavori sia comunque utilizzato e di risulta soggetto ad accatastamento.
Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 24924/2008.