La disciplina del Gruppo Iva, contenuta nel Titolo V-bis D.P.R. 633/1972 (articoli da 70-bis a 70-duodecies), consente l’unione di più soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato sotto un’unica partita Iva; tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare un’esplicita opzione vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente.
A seguito dell’esercizio dell’opzione, gli aderenti perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e viene costituito un distinto soggetto passivo d’imposta, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, dotato di un proprio numero di partita Iva e una propria autonoma iscrizione al Vies.
In vista della piena operatività della disciplina del Gruppo Iva l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia delle entrate hanno pubblicato, in data 24 dicembre 2018, un comunicato congiunto che fornisce indicazioni in merito alle modalità che il nuovo soggetto passivo d’imposta collettivo – il Gruppo Iva – dovrà seguire per operare in ambito doganale.
Il comunicato ricorda che, dal punto di vista operativo, le partite Iva dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita Iva del Gruppo ma non vengono sospese o cessate: in sede di interrogazione o verifica delle singole partite Iva vengono rese le informazioni riguardanti l’appartenenza al nuovo soggetto e la data di decorrenza.
Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello di costituzione del Gruppo Iva (Modello AGI/1), eventuali variazioni riguardanti le partite Iva dei soggetti partecipanti devono essere comunicate con la modulistica anagrafica ordinariamente prevista,