Arrivano le novità in materia di antiriciclaggio per i GIOCHI (ON LINE, INTRATTENIMENTO, ELETTRONICI)
A partire dal 4 luglio c.a. entrano in vigore le nuove regole sui giochi in ossequio al. dlgs 90/2017 che ha recepito la IV direttiva UE.
Interessati dalla normativa antiriciclaggio SARANNO il gioco on line, gli apparecchi da
intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), TULPS, il bingo e tutte le tipologie di
scommesse, incluse quelle su eventi simulati, ad eccezione dei giochi con pronostico.
Escluse anche le lotterie nazionali, sia con estrazione istantanea che con estrazione differita, i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a
quota fissa, i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare del 30 giugno 2017 ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione della normativa antiriciclaggio per chi utilizza i giochi suddetti.
I giochi interessati all’applicazione del D.Lgs. n. 90/2017 sono:
– il gioco on line;
– il gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), TULPS;
– il bingo;
– scommesse ivi incluse quelle per eventi simulati escluso quelle a pronostico.
Gli obbligati sono le imprese che operano nel settore dei giochi in concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le disposizioni prevedono che gli operatori a diretto contatto con i giocatori debbano effettuare l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati,
con specifiche sanzioni a carico di coloro che non adempiono agli obblighi di effettuazione della verifica antiriciclaggio.
La normativa antiriciclaggio dal 4 luglio anche a carico degli operatori del comparto giochi distingue:
– il comparto del gioco fisico;
– il comparto del gioco a distanza.
Il D.Lgs. n. 90/2017 a partire dal 4 luglio 2017, data della sua entrata in vigore, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 9,
comma 4, che prevede il termine di 12 mesi (4 luglio 2018) per gli adeguamenti tecnologici dei
processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV.
Alcuni adempimenti antiriciclaggio sono immediatamente operativi :
– l’adeguata verifica della clientela deve essere posta in essre se l’operazione di gioco a vista sia superiore ai limiti per la sua segnalazione. In
particolare in tutti i casi di operazioni di gioco di importo pari o superiore a 2.000 euro
nonché, per quanto concerne il gioco tramite sistemi di gioco VLT, in tutti i casi in cui il valore
nominale del ticket sia pari o superiore a 500 euro, è immediatamente applicabile l’obbligo di
adeguata verifica del richiedente l’operazione o del possessore del titolo;
– in secondo luogo, diventa effettivo l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del
controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove le convenzioni
di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del
rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute
infrazioni riscontrate.
Per l’adempimento degli altri obblighi previsti, i concessionari devono adottare, entro il termine
del 4 luglio 2018, gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare
attuazione alle disposizioni contenute nel citato Titolo IV.
In pratica dal 4 luglio 2017, le imprese che distribuiscono slot machine o altro tipo di giochi devono intanto effettuare l’adeguata verifica della clientela attraverso il modello di identificazione antiriciclaggio, per importi giocati pari o superiori a 2000 euro, o 500 euro per ticket per i giochi VLT.
Dovranno inoltre verificare se gli esercizi commerciali cui lasciano in suo le slot machine sia in grado di operare tale verifica della clientela, identificazione antiriciclaggio ed eventuale segnalazione, diversamente dovranno sciogliere il rapporto di somministrazione dei giochi.