L’artista rimane del tutto estraneo al rapporto giuridico tra cedente e neo-acquirente: questi si accordano liberamente tra loro sull’operazione e relativo prezzo, senza doverlo consultare
La Repubblica d’Austria, avendo previsto che il compenso dovuto, a titolo di diritto sulle vendite successive, all’autore dell’originale di un’opera d’arte sia assoggettato a Iva, non ha adempiuto agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/Ce (Corte di giustizia Ue, causa C-51/2018). » Read More