Contributi terremoto: da restituire con vendita prima del completamento.

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Sentenza della Corte di cassazione dell’8 settembre 2011 n.18454.  I contributi erogati a seguito di eventi sismici per la ristrutturazione di fabbricati danneggiati, sono da restituire se il proprietario vende l’immobile prima del completamento dei lavori finanziati.

Chi percepisce contributi terremoto ai fini della ricostruzione della propria abitazione danneggiata da un evento sismico, e la vende prima del completamento dei lavori, dovrà restituire al Comune l’integrale indennità ricevuta a titolo di contributi terremoto ricevuta.

Questo quanto affermato dalla prima Sezione Civile della Cassazione che ha così concluso un contenzioso tra il proprietario di un immobile danneggiato, da un evento sismico, ed il proprio Comune di Residenza che gli ha erogato i contributi terremoto. Il proprietario percettore dei contributi terremoto aveva infatti venduto l’abitazione prima del completamento dei lavori.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18454 dell’8/09/2011 ha chiarito che lo status di proprietario dell’immobile da ristrutturare è obbligatorio per il diritto al ricevimento dei contributi terremoto.
I giudici togati hanno aggiunto che la Legge 219/81 – avendo previsto i contributo terremoto – per la riparazione degli immobili danneggiati da un sisma a favore dei loro proprietari, rilevano “che la qualità di proprietario danneggiato è requisito soggettivo per l’ottenimento dei contributi terremoto, quindi non permettendo a colui che può beneficiare dell’indennità, nel corso dei lavori oggetto di contributo, abbia perso lo status di proprietario dell’immobile oggetto dei contributi terremoto.
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