3 Novembre 2014 By Giuseppe Merola 0

Non c'è incompatibilità con l'incarico di amministratore unico da parte del commercialista

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Commercialisti ed Esperti contabili «non sono incompatibili» con la carica di amministratore unico e legale rappresentante di una società commerciale.

Ciò a seguito di Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili C.N.D.C.E.C. con l’ordine n. 160 del 2011, ha analizzato le cause di incompatibilità della professione di Commercialista, in riguardo all’ assunzione di incarico di amministratore unico in una s.r.l. e con la successiva iscrizione del professionista presso la Camera di Commercio.

Diciamo subito che I COMMERCIALISTI possono assumere la carica di AMMINISTRATORE UNICO di una società a responsabilità limitata o spa e sono anche compatibili con la mera qualità di socio.

INCOMPATIBILITA’ DEL COMMERCIALISTA

Le incompatibilità dell’esercizio della professione di commercialista, con altre attività svolte,  sono regolate dall’art. 4, comma 1 lett, c) del dlgs n° 139 del 28/06/2005, che dispone l’incompatibilità dell’esercizio della professione di commercialista con:

  • l’esercizio, anche non prevalente, né abituale di una attività di impresa (da parte del commercialista in nome proprio o per conto altrui) svolta per la produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediazione nonché il trasporto e spedizione, finanziarie, assicurative od agricole, comprese quelle complementari alle suddette attività.

Ma il secondo comma del citato articolo 4 del dlgs N° 139/2005, dispone (in ogni caso) ha sancito “invece” la compatibilità della professione di commercialista con l’esercizio in conto proprio o per conto altrui di attività di impresa:

– qualora il commercialista rivesta ” la carica di amministratore unico di società «sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico».

– quando trattasi di attività esercitate per la gestione patrimoniale e di mero godimento o conservative di beni per conto proprio o di terzi;

– qualora il commercialista rivesta la carica di amministratore all’interno di una società di servizi strumentale o ausiliare all’esercizio della professione di commercialista;

La normativa di cui al comma 1 del suddetto decreto legislativo, individua una specifica incompatibilità del commercialista quando l’esercizio dell’ attività d’impresa venga esercitata in conto proprio o in nome proprio o altrui  quindi sotto il proprio nome fisico quale persona fisica.

Compatibilità con l’incarico di amministratore

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in base a quanto disposto dal comma 2 del sopra citato art. 4, ritiene compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico o con delega ovvero presidente o amministratore delegato quando questi non avendo partecipazione al capitale, l’attività di amministrazione, attiene a uno specifico incarico professionale, e sia escluso un interesse commerciale proprio.

In tal caso dovrà essere accertata l’effettiva assenza, di un interesse economico prevalente da parte del commercialista amministratore unico.

Quindi la norma vuole spiegare che nella buona pratica il commercialista che assume l’incarico di amministratore unico in srl, non potrà essere anche socio della stessa srl, se non in maniera marginale, venendosi a configurare in tal caso, la sua attività di amministratore quale diretta a un interesse di lucro imprenditoriale proprio.

Quindi il commercialista «amministratore unico non socio» di una società a responsabilità limitata o di capitali in genere è perfettamente compatibile con la professione.

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Responsabile del modello: G.Merola commercialista – revisore contabile – contrattualista iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 A, dal 20-5-2000.incompatibilità con l'incarico di amministratore unico da parte del commercialista Per richieste di preventivo e consulenza diretta clicca qui

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