Attività sportive Detrazione max 19% di 210 per figlio: per 730 2018 o dichiarazione redditi 2018

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Nella dichiarazione dei redditi e nel 730 le spese per attività sportive dei ragazzi devono essere esposte con il “codice 16” all’interno del Quadro E, Righi da E8 a E10, del modello 730 e del Quadro RP, Righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF
La detrazione IRPF per le spese relative alle attività sportive dei ragazzi.
Il comma 319 art. 1 della legge 296 – 2006 (legge bilancio 2017)  ha modificato l’art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del Tuir che ora prevede che le spese per attività sportive come:
L’iscrizione annuale e l’abbonamento, di ragazzi da 5 a 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica danno diritto a una detrazione Irpef del 19%.

  • La detrazione IRPEF è concessa sia per:
  • 1) le spese pagate per conto dei familiari fiscalmente a carico (figli);
  • 2) le spese che il contribuente, che abbia i requisiti previsti dalla norma da 5 a 18 anni, sostiene per se stesso (come il caso del minore emancipato o del minore che percepisce redditi non soggetti all’ usufrutto legale dei genitori).

La detrazione irpef spetta per ciascun ragazzo nella misura di 40 euro caudauno che sarebbe il 19% della spesa massima detraibile di euro 210,  anche se tali spese sono relative ai familiari a carico.
E’ bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che tale importo massimo di 40 euro DI IMPOSTA RISPARMIATA SPETTA PER CIASCUN FIGLIO, in maniera complessiva per entrambi i genitori (una miseria) quando essa sia sostenuta da entrambi i genitori.
I genitori che partecipano entrambi alla spesa per attività sportive dei ragazzi, pertanto, dovranno ripartire tra loro L’ ammontare max detraibile di euro 210 che si traduce in 40 euro complessive di minor IRPEF DA PAGARE O MAGGIOR IRPEF DA RIMBORSARE, in ragione della percentuale con cui è intervenuto ciascun genitore in base ai documenti rilasciati dalla struttura sportiva.
In detto importo devono essere comprese anche le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione unica con il codice onere “16”.
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Con riguardo al requisito dell’età, l’Amministrazione precisa che in considerazione del principio unitario dell’anno fiscale  lo stesso diritto ricorre purché sussista anche per una sola parte del periodo d’imposta.
Esempio.
Se il ragazzo ha compiuto 5 anni nel corso del 2017, si ha diritto alla detrazione irpef per attività sportiva anche per le spese eventualmente sostenute (nello stesso anno) prima del compimento dell’età.
STRUTTURE ATTIVITA’ SPORTIVE
La norma, prevede chiaramente che la detrazione spetta per la iscrizione per l’abbonamento pagato:

  • Ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristichei individuate con apposito decreto. Ossia per associazione sportive si intendono le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, commi 17 e seguenti, L. 289/2002, che nella propria denominazione sociale abbiano indicato la finalità sportiva con la denominazione in ragione sociale “associazione sportiva dilettantistica”.
  • Per palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, inclusi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile PURCHE’ DILETTANTISTICHE.
  • DA QUESTO SCATURISCE IL NON DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 19% DI 210 EURO MASSIMI:
  • per l’attività sportiva che il ragazzo svolge presso quelle associazioni non riconosciute dal Coni e rispettive federazioni affiliate, non potendo essere qualificate come “sportive dilettantistiche”.
  • In pari modo, la detrazione non spetta quando l’attività sportiva è svolta presso le società di capitali di cui alla L. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) e le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali), che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Lo stesso D.I. 28 marzo 2007, all’art. 2, ha previsto che le modalità di certificazione delle spese ai fini di inclusione nel 730 o dichiarazione dei redditi debbano essere documentate mediante bollettino bancario o postale, ovvero mediante fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui devono risultare i seguenti dati:
ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome, cognome e residenza, nonché codice fiscale, delle associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi presso cui è svolta l’attività
causale del pagamento (iscrizione annuale, abbonamento)
attività sportiva esercitata
importo corrisposto per la prestazione resa
dati anagrafici del ragazzo che pratica l’attività sportiva
codice fiscale di chi effettua il pagamento.
Nell’ipotesi di pagamenti eseguiti a favore dei Comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, è necessario che la spesa sostenuta sia documentata con le stesse modalità sopra descritte.
In altri termini, dal bollettino bancario o postale intestato al Comune, ovvero dalla ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva, devono risultare i dati di cui all’elenco precedente. Infatti, il semplice bollettino di c/c intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che rilascia l’associazione sportiva con l’elenco dei ragazzi, che hanno frequentato i corsi sportivi, non rappresentano una documentazione idonea ai fini della detrazione (circolare AdE 20/E/2011, paragrafo 5.9).
 

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