- di tenuta contabile ai fini fiscali sia per l’imposizione diretta (IRES) che indiretta (IVA) anche senza esercizio di attività commerciale;
- di redazione di rendiconto annuale economico-finanziario se non si esercitano attività commerciali e non si effettuano raccolte pubbliche di fondi disciplinate dall’art. 20 co. 2 del D.P.R. n.600/73.
- Sulla definizione di esercizio d’impresa in rif. all’art. 55 del Testo Unico sui Redditi (imposizione diretta);
- E sul disposto dell’art. 4 co. 1 del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA, imposizione indiretta).
Si richiamano a tal proposito le risoluzioni n. 169 del 1-07-2009, n. 122 del 6-05-2009, n. 348 del 7-08-2008 e n. 286 dell’11-10-2007.
mentre,
per quelle che si riferiscono a prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c., occorre verificare se l’attività è organizzata in forma d’impresa.
- Il Bilancio-rendiconto annuale economico e finanziario;
- Il Rendiconto separato per la raccolta pubblica di fondi.
La prima indicazione, in qualsiasi caso, sembra non trovare conferma nella normativa tributaria, sugli enti non lucrativi, che svolgono esclusivamente attività statutaria ed istituzionale.
Altra cosa ovviamente sono:
- Gli enti che usufruiscono di agevolazioni fiscali e che ricevono i benefici di cui all’ 148 co. 3 e seguenti del TUIR e art. 4 co. 4 del D.P.R. n. 633/72 e che devono comportarsi in conformità obbligatoria dello statuto, dove è prevista la redazione ed approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario.
In conclusione, secondo le indicazioni fornite, il rendiconto annuale è praticamente necessario in ogni caso,
qualsiasi sia la modalità di esercizio ed organizzazione dell’ente.
Tale semi-obbligo contabile ha finalità informativa e di trasparenza interna degli associati e dei terzi, nella gestione anche patrimoniale dell’associazione.
fonte: Eutekne.info.