RICONCILIAZIONI BANCARIE in vista dei BILANCI 2011.

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In vista della redazione dei bilanci relativi all’anno 2010 ci soffermiamo sulle operazioni di  ”riconciliazioni bancarie” necessarie  al fine di  far  corrispondere i  saldi desunti  dagli estratti conto  e quelli risultanti dalle registrazioni contabili dell’impresa,  così come disposto dalle normative sia civilistiche che fiscali:
·         prima di tutto  il conto banca/banche dev’essere gestito distintamente per ogni singolo istituto con cui si  intrattiene un rapporto di conto corrente o similare;
·         sono vietate le compensazioni fra i diversi conti e tra interessi attivi e passivi;
·         bisogna  registrare nell’esercizio operazioni  disposte nell’anno (ad esempio bonifici) anche se contabilizzate dalla banca dopo il  31.12; infatti può succedere che il 30 dicembre venga emessa una disposizione di bonifico che però venga effettivamente addebitata  il 3 gennaio dell’anno successivo; (si consiglia in tal caso per tenerne memoria creare un conto di appoggio per poi stornarlo sul conto banca nell’anno successivo).
Esempio..
Il 30-12-2010 viene effettuata disposizione di bonifico a favore del sig. Rossi addebitato dalla Banca il 3-01-2011.
               Registrazioni             
               
               31.12.2010
               Fornitore Rossi   A  disposiz di Debito BANCA X
                    1000                                     1000
  
              03.01.2011
               Disposizioni di Debito banca X    A       BANCA X
                             1000                                          1000
       Ciò a norma dell’art. 2216 c.c.
·         In ogni caso ed il linea generale a  chiusura dell’esercizio le eventuali differenze tra saldo contabile ed estratto conto devono risultare da un prospetto di riconciliazione.
·         Ancora non è corretto  registrare nell’esercizio operazioni contabilizzate nel 2011 anche se di valuta 2010.
Ricordiamo che il DL  78/2010 prevede l’obbligo di segnalare alla Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia le operazioni  sospette di antiriciclaggio da parte di intermediari finanziari e professionisti obbligati. In tal senso il sospetto si desume  dalle caratteristiche, entità e  natura delle operazioni  rispetto alla capacità economica dell’attività svolta dal soggetto in questione.
Esempio spesso lampante  sono  le continue manovre di cassa anche se non superiori al limite di 5.000 euro.
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