Reclamo fac simile accertamento sintetico per presunti margini di ricarico maggiori.
TI PROPONIAMO IL NOSTRO FACSIMILE DI RECLAMO-RICORSO PER OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO SINTETICO SU MAGGIOR RICARICO,
… relativo a presunti maggiori imponibili derivanti da ipotetici maggiori aliquote di ricarico calcolate dall’Agenzia delle Entrate, oppure per non congruità agli studi di settore.
Per le controversie di valore non superiore a 20mila euro (da calcolare sulle sole imposte pretese senza sanzioni e interessi) non è più possibile produrre RICORSO DIRETTO in Commissione Tributaria, senza avere prima presentato istanza di reclamo – mediazione all’Ufficio Legale della sede dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’accertamento.
1. Obbligo di reclamo per accertamenti inferiori a ventimila euro.
La mancata presentazione del reclamo obbligatorio, prima di esperire ricorso, è causa di inammissibilità dell’eventuale successivo RICORSO alla Commissione Tributaria. L’istanza di reclamo va formata con le stesse modalità del ricorso ed inoltrato entro lo stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di rettifica, accertamento o liquidazione.
1.1 Il reclamo obbligatorio dovrà essere prodotto come se fosse un vero e proprio ricorso.
«Il reclamo dovrà essere redatto come se fosse un vero e proprio ricorso» che lo diventerà (senza poter cambiare nulla) qualora non la mediazione non vada a buon fine. In sede di deposito alla Commissione tributaria per infruttuosa mediazione infatti la stessa istanza di reclamo diventa ricorso pari pari senza essere assolutamente integrabile o modificabile: il reclamo si trasforma in ricorso.
1.2 I termini del reclamo entro i quali produrre reclamo.
Trascorsi 90 giorni dall’invio del “reclamo” (da effettuare con raccomandata A.R. senza apposizione di contributo unico), dopo la mediazione negativa intercorsa con l’Ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà depositare in Commissione Tributaria l’istanza di reclamo che vale pari pari come ricorso, dove bisognerà solo apporre stavolta il contributo unico. Al reclamo il contribuente dovrà allegare copia degli stessi documenti che intenderà utilizzare nell’eventuale contenzioso tributario.
Si ricorda che l’istanza di reclamo-mediazione prevista dal nuovo art. 17bis del d.lgs. 546/92, aggiunto in ossequio al disposto del dl. 98/2011, è obbligatorio solo nel reclamo e non nell’istanza di mediazione (che invece è una facoltà del contribuente).
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